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Quando uno stabilimento è soggetto alla Normativa Seveso?

Categoria: Sostanze pericolose
Autorità: TAR Marche Sez. I
Data: 23/06/2021
n. 498

Per determinare se uno stabilimento è soggetto alla c.d. Normativa “Seveso”, occorre valutare la presenza reale di sostanze pericolose, la presenza prevista di sostanze pericolose e la presenza di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate nel caso di perdita del controllo dei processi. Se è evidente che per presenza ‘reale’ deve intendersi il quantitativo di sostanze pericolose che, in ogni momento, concretamente insiste all’interno dello stabilimento, meno chiaro è il concetto di presenza ‘prevista’, soprattutto in quei casi in cui non sia possibile procedere ad un’esatta stima preventiva delle quantità di sostanze pericolose potenzialmente presenti nello stabilimento. In questi casi – non potendosi prevedere con certezza che nello stabilimento saranno presenti sostanze pericolose in quantità superiori alle soglie indicate nell’Allegato I al Dlgs. 105/2015 – è ragionevole ritenere che gravi in capo al gestore dell’impianto l’onere di monitorare costantemente il quantitativo di sostanze pericolose presenti nello stabilimento e di mantenere tale quantitativo al di sotto delle soglie predette.

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