SOSTANZE PERICOLOSE – Smaltimento rifiuti contenenti amianto
Categoria: Sostanze pericolose
Autorità: Consiglio di Stato - Sez. V
Data: 11/05/2004
n. 2943
In materia di rifiuti, solo lo Stato può dettare le condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti contenenti amianto, mentre alle Regioni spettano attribuzioni di pianficazione ed alle Province compiti attuativi del quadro normativo predisposto: da ciò discende che le attribuzioni in materia di programmazione ed organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale (ex art. 20 D. Lgs. 22/1997) si pongono in posizione subordinata, oltre che integrativa ed attuativa, sia del potere regionale di predisporre i piani regionali di gestione dei rifiuti, sia del potere statale di determinare la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e di individuare le tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche sono suscettibili di essere smaltiti in discarica.
© Riproduzione riservata
SOSTANZE PERICOLOSE – Smaltimento rifiuti contenenti amianto
Categoria: Sostanze pericoloseAutorità: Consiglio di Stato - Sez. V
Data: 11/05/2004
n. 2943
In materia di rifiuti, solo lo Stato può dettare le condizioni per lo smaltimento in discarica dei rifiuti contenenti amianto, mentre alle Regioni spettano attribuzioni di pianficazione ed alle Province compiti attuativi del quadro normativo predisposto: da ciò discende che le attribuzioni in materia di programmazione ed organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale (ex art. 20 D. Lgs. 22/1997) si pongono in posizione subordinata, oltre che integrativa ed attuativa, sia del potere regionale di predisporre i piani regionali di gestione dei rifiuti, sia del potere statale di determinare la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e di individuare le tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche sono suscettibili di essere smaltiti in discarica.
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