VIA – Acquiescenza al provvedimento
Categoria: Vas e Via
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Unite
Data: 20/05/2010
n. 12339
L'acquiescenza tacita nei confronti di un provvedimento, nel diritto amministrativo come in quello processuale civile, è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto d'impugnare il provvedimento medesimo. Non può, quindi, bastare, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza del suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di agire poi per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso. (Nel caso di specie, l'impugnante, reso edotto della negativa valutazione d'impatto ambientale del progetto da esso originariamente redatto, relativo a concessione di derivazione ad uso idroelettrico, aveva comunicato alla competente Regione la predisposizione di un nuovo studio di compatibilità ambientale in grado di tener conto delle motivazioni dei rilievi formulati, così assumendo una condotta che, per il principio enunciato dalla S.C., non precludeva però la possibilità di impugnare poi il provvedimento).
© Riproduzione riservata
VIA – Acquiescenza al provvedimento
Categoria: Vas e ViaAutorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Unite
Data: 20/05/2010
n. 12339
L'acquiescenza tacita nei confronti di un provvedimento, nel diritto amministrativo come in quello processuale civile, è configurabile solo in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto d'impugnare il provvedimento medesimo. Non può, quindi, bastare, a tal fine, un atteggiamento di mera tolleranza contingente e neppure il compimento di atti resi necessari od opportuni, nell'immediato, dall'esistenza del suddetto provvedimento, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio, ma che non per questo escludono l'eventuale coesistente intenzione dell'interessato di agire poi per l'eliminazione degli effetti del provvedimento stesso. (Nel caso di specie, l'impugnante, reso edotto della negativa valutazione d'impatto ambientale del progetto da esso originariamente redatto, relativo a concessione di derivazione ad uso idroelettrico, aveva comunicato alla competente Regione la predisposizione di un nuovo studio di compatibilità ambientale in grado di tener conto delle motivazioni dei rilievi formulati, così assumendo una condotta che, per il principio enunciato dalla S.C., non precludeva però la possibilità di impugnare poi il provvedimento).
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