VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - Elettrodotti
Categoria: Vas e Via
Autorità: Consiglio di Stato
Data: 30/05/2005
n. 02136
Poiché il concetto di valutazione di impatto ambientale (VIA) implica necessariamente che le opere da valutare abbiano comunque un’incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura più o meno penetrante, bisogna stabilire se le alterazioni conseguenti alla loro realizzazione possano ritenersi “accettabili” alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall’altro, dell’interesse pubblico sotteso all’esecuzione dell’opera. In siffatta prospettiva è evidente che gli organi amministrativi preposti al procedimento di VIA abbiano il potere di dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale dell’opera progettata. In base al disposto degli artt. 87 e 88 del DPR 616/1977, gli elettrodotti sono da considerare opere pubbliche, in quanto realizzate da un organismo pubblico per il perseguimento di interessi generali, e non necessitano di variante urbanistica potendo i progetti di elettrodotto essere eseguiti anche in difformità delle previsioni urbanistiche una volta che sia intervenuta l’intesa con la Regione.
© Riproduzione riservata
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) - Elettrodotti
Categoria: Vas e ViaAutorità: Consiglio di Stato
Data: 30/05/2005
n. 02136
Poiché il concetto di valutazione di impatto ambientale (VIA) implica necessariamente che le opere da valutare abbiano comunque un’incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura più o meno penetrante, bisogna stabilire se le alterazioni conseguenti alla loro realizzazione possano ritenersi “accettabili” alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall’altro, dell’interesse pubblico sotteso all’esecuzione dell’opera. In siffatta prospettiva è evidente che gli organi amministrativi preposti al procedimento di VIA abbiano il potere di dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale dell’opera progettata. In base al disposto degli artt. 87 e 88 del DPR 616/1977, gli elettrodotti sono da considerare opere pubbliche, in quanto realizzate da un organismo pubblico per il perseguimento di interessi generali, e non necessitano di variante urbanistica potendo i progetti di elettrodotto essere eseguiti anche in difformità delle previsioni urbanistiche una volta che sia intervenuta l’intesa con la Regione.
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