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Pre-screening: è sempre necessario?

Categoria: Vas e Via
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 13/09/2024
n. 7552

Qualora una modifica sostanziale e/o non sostanziale AIA (nel caso di specie, l’incremento dell’utilizzo di solventi e il convogliamento delle emissioni in atmosfera da due ad un unico camino) non rientri tra le ipotesi progettuali individuate negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del T.U.A. da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA (art. 6, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006) o a VIA (art. 6, comma 7, D. Lgs. n. 152/2006), l’imposizione del pre-screening si risolve in una violazione di legge - essendo stato, nel caso scrutinato, prescritto in fattispecie non prevista dalla legge - oltre che in un aggravamento procedimentale vietato dall’art. 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, peraltro particolarmente afflittivo poiché suscettibile di poter pregiudicare il finanziamento statale (PNRR), previsto nell’ambito di procedure caratterizzate da rigorose cadenze temporali. In altri termini, se le modifiche impiantistiche non sono tipologicamente assoggettabili all’esame ambientale di VIA e/o screening di VIA, viene meno in radice l’utilità della procedura di pre-screening ex art. 6, comma 9 del d. lgs. n. 152 del 2006 che consiste nella facoltà per la parte istante di richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare relativa alla scelta della procedura autorizzativa da perseguire. In quanto ausilio all’esercizio del potere di iniziativa procedimentale, non può tradursi in una prescrizione dell’autorità competente, quale adempimento obbligatorio - peraltro prodromico all’avvio del distinto procedimento di AIA -, poiché l’avvio del sub procedimento in questione non rappresenta l’effetto dell’esercizio di un potere pubblicistico bensì l’esercizio di una facoltà, rimessa alla libera scelta del proponente in entrambe le fattispecie tipizzate dai commi 9 e 9-bis.

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