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La corretta applicazione del principio di precauzione

Categoria: Vas e Via
Autorità: TAR Lazio (RM), Sez. III
Data: 20/11/2023
n. 17216

La corretta applicazione del principio di precauzione non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l'ambiente, in quanto necessita di un riscontro oggettivo e verificabile, specialmente nella fattispecie in cui un parere, in cui sono confluite le univoche e concordanti valutazioni tecniche di tutti gli interlocutori (pubblici e privati) competenti, abbia concluso per l’assenza di un danno significativo alle varie componenti ambientali in conseguenza della realizzazione dell’opera pubblica.

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FATTO e DIRITTO   1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il Comune di Chieti ha impugnato: i) il decreto n. 174 del 5 aprile 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, avente ad oggetto il “giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del “Progetto di fattibilità tecnico ed economica. Velocizzazione Linea ferroviaria Roma - Pescara. Lotto 1: raddoppio tratta Interporto d’Abruzzo –Manoppello”; ii) di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, tra cui in particolare: a) il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (di seguito anche “Commissione”) n. 48 del 6…
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