VIA: Provvedimento di esclusione
Categoria: Vas e Via
Autorità: Tar Puglia (Le) – Sez. I
Data: 25/02/2011
n. 00405
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, per poter procedere all’esclusione dalla VIA, occorre, tra l’altro, l’assenza di impatti significativi sull’ambiente nonché la assenza di una modifica sostanziale dello stato dei luoghi. Deve quindi considerarsi palesemente generica la motivazione del provvedimento di esclusione della necessità di VIA laddove si limita ad affermare che “non si rileva alcun elemento di interesse relativo all’impatto ambientale dell’opera”, senza soffermarsi sui presupposti indicati dalla norma. Né può ritenersi che il provvedimento di esclusione dalla VIA non richieda necessariamente una articolata ed approfondita motivazione qualora in sede istruttoria sia stata prodotta tutta la necessaria documentazione, e ciò in quanto una siffatta conclusione, diretta in sostanza ad elidere una autonoma valutazione in tal senso in capo alla competente amministrazione, sarebbe contraria al principio comunitario di massima precauzione in materia di tutela dell’ambiente. Sentenza n° 405 del 25/02/2011 Tar Puglia (Le) – Sez. I
© Riproduzione riservata
VIA: Provvedimento di esclusione
Categoria: Vas e ViaAutorità: Tar Puglia (Le) – Sez. I
Data: 25/02/2011
n. 00405
Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, per poter procedere all’esclusione dalla VIA, occorre, tra l’altro, l’assenza di impatti significativi sull’ambiente nonché la assenza di una modifica sostanziale dello stato dei luoghi. Deve quindi considerarsi palesemente generica la motivazione del provvedimento di esclusione della necessità di VIA laddove si limita ad affermare che “non si rileva alcun elemento di interesse relativo all’impatto ambientale dell’opera”, senza soffermarsi sui presupposti indicati dalla norma. Né può ritenersi che il provvedimento di esclusione dalla VIA non richieda necessariamente una articolata ed approfondita motivazione qualora in sede istruttoria sia stata prodotta tutta la necessaria documentazione, e ciò in quanto una siffatta conclusione, diretta in sostanza ad elidere una autonoma valutazione in tal senso in capo alla competente amministrazione, sarebbe contraria al principio comunitario di massima precauzione in materia di tutela dell’ambiente. Sentenza n° 405 del 25/02/2011 Tar Puglia (Le) – Sez. I
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