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Quando trova applicazione la procedura di VAS?

Categoria: Vas e Via
Autorità: Tar Lombardia, Sez. III
Data: 13/11/2014
n. 2747

La qualificazione di un intervento come progetto, e non come piano o programma, determina l’inapplicabilità allo stesso della procedura di VAS, risultando pertanto legittima la sua effettiva sottoposizione alla (sola) procedura di VIA; ciò è avvenuto sul presupposto che la sottoposizione alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) riguarda tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Come risulta dall’art. 11 del D. Lgs. n. 152 del 2006, la fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. Ne discende, quindi, che la VAS non troverà applicazione nei casi aventi per oggetto, ad esempio, un singolo progetto per un’opera pubblica ben localizzata e definita, il quale deve essere sottoposto a VIA.

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