FATTO e DIRITTO 1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per il Piemonte, gli odierni appellanti domandavano l’annullamento di una serie di atti aventi ad oggetto l’area denominata “ex Westinghouse” di proprietà del Comune di Torino, già inserita in un più ampio (ed in parte già attuato) programma di riqualificazione urbanistica ed ambientale di aree industriali dismesse. 1.1. Nello specifico, essi esponevano che il Programma integrato di intervento avviato dal Comune di Torino, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 179 del 1992 e della deliberazione C.I.P.E. del 16 marzo 1994, era stato recepito nell’Accordo di programma stipulato nel…
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La valutazione ambientale è un mero giudizio tecnico?
Categoria: VasAutorità: Consiglio di Stato Sez. IV
Data: 12/04/2023
n. 3683
Con il procedimento di valutazione ambientale, ai sensi dell’art. 12 del D.L.vo 152/2006, l’Amministrazione esercita una forma di discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa ed istituzionale, in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. La natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti, sia sul versante tecnico che amministrativo.
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FATTO e DIRITTO 1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per il Piemonte, gli odierni appellanti domandavano l’annullamento di una serie di atti aventi ad oggetto l’area denominata “ex Westinghouse” di proprietà del Comune di Torino, già inserita in un più ampio (ed in parte già attuato) programma di riqualificazione urbanistica ed ambientale di aree industriali dismesse. 1.1. Nello specifico, essi esponevano che il Programma integrato di intervento avviato dal Comune di Torino, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 179 del 1992 e della deliberazione C.I.P.E. del 16 marzo 1994, era stato recepito nell’Accordo di programma stipulato nel…
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